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Agenzia delle Entrate - Nuove disposizioni per i tecnici per il deposito dei tipi mappali/frazionamento

A partire dal 01/01/2025 i tipi mappali vanno presentati via pec al comune e trasmessi all'ADE con allegata autodichiarazione di avvenuto deposito. Dal 01/07/2025 non sussisterà più l'obbligo di deposito,

Data :

3 gennaio 2025

Agenzia delle Entrate - Nuove disposizioni per i tecnici per il deposito dei tipi mappali/frazionamento
Municipium

Descrizione

A decorrere dal 1° luglio 2025, gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, sono effettuati mediante deposito, a cura dell’Agenzia delle entrate, su un’area dedicata del Portale per i Comuni.

A partire da tale data i tecnici non dovranno quindi più depositare alcun tipo mappale al comune di competenza.

ATTENZIONE.

Dal 01/01/2025 e fino all’attivazione delle nuove modalità telematiche di deposito di cui al presente provvedimento è definita dall’articolo 2, comma 5, del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, secondo cui i professionisti incaricati, redattori dei tipi di frazionamento, provvedono al deposito dell’atto di aggiornamento presso il Comune competente e ne attestano l’avvenuto deposito, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La procedura da seguire fino all’attivazione delle nuove modalità telematiche di deposito di cui al presente provvedimento è definita dall’articolo 2, comma 5, del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 22 dicembre 2006, secondo cui i professionisti incaricati, redattori dei tipi di frazionamento, provvedono al deposito dell’atto di aggiornamento presso il Comune competente e ne attestano l’avvenuto deposito, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede all’approvazione di tali atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi catastali. Conseguentemente, ai fini del riscontro dell’avvenuto deposito, tutti gli atti telematici per i quali i tecnici redattori forniscono la predetta attestazione sono resi disponibili - successivamente alla loro approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate - a ciascun Comune sul Portale per i Comuni, con cadenza giornaliera.

 

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 11:46

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